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IL NUOVO CODICE DEI BENI CULTURALI
prima parte

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Pubblichiamo integralmente per i lettori di “e-antiqua on line” la progressione completa dei sette articoli redatti da Sandro Apa Vicequestore aggiunto della Polizia di Stato di Trieste presentati dal trimestrale “Il Massimiliano” in relazione alla nuova normativa dei Beni Culturali.

(Prima parte) (Seconda parte) (Terza parte) (Quarta parte) (Quinta parte) (Sesta parte) (Settima parte)

(Prima parte)

Giustiniano è passato alla Storia, oltre che come marito di Teodora (nota più per le maldicenze - non si sa quanto fondate - sul suo conto che per la sua azione di sovrana), per l'imponente opera di risistemazione del Diritto, dal quale "trasse 'l troppo e il vano", secondo la scultorea definizione dantesca. Anche allora, si vede, la sovrabbondanza di norme, con la conseguente difficoltà di conoscerle tutte e di applicarle in modo fra loro concorde, generava incertezza e confusione non meno che adesso.

Anche in tempi più recenti si è potuto constatare che, dopo una fase iniziale in cui fenomeni sociali o economici nuovi si producono e vengono a poco a poco regolamentati a seconda delle esigenze, l'accavallarsi delle norme - in modo oltretutto non sempre coerente - rende necessario dar loro un assetto unitario e logico, raggruppandole in un unico testo che disciplini organicamente tutta la materia e che, secondo la classificazione attualmente in vigore in Italia, si chiama appunto "Testo Unico".

A chi non avesse troppa dimestichezza col diritto costituzionale può essere utile ricordare che fare le leggi è compito esclusivo del Parlamento, il quale peraltro può delegare espressamente parte di tale competenza al Governo, cioè al potere esecutivo, incaricandolo di disciplinare certe materie di contenuto prevalentemente tecnico, non senza avergli preventivamente fissato nella legge di delega i limiti, i criteri ed i tempi ai quali esso deve attenersi.

Entro i termini stabiliti, il Governo, in attuazione della delega, emana un suo decreto, che non è un atto amministrativo, ma una vera e propria legge, e che assume il nome di "decreto legislativo".

È appunto ciò che è accaduto col decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2004, che il Governo, attuando la delega ricevuta con l'art. 10 della legge quadro 6.7.2002 n. 137, ha emanato per riordinare, razionalizzare ed uniformare la complessa materia dei beni culturali, prima oggetto di varie leggi molto distanti fra loro per tempo, impostazione e metodo.

La nuova legislazione, accanto ad alcuni limiti e difetti che verranno anche presi in esame, presenta diversi aspetti altamente positivi, perché non si è limitata a raggruppare una serie di norme sparse, ma ha dato un'impronta nuova alla regolamentazione della materia, adeguandola ai tempi e, soprattutto, improntandola ad una visione globale e non soltanto museale, cioè tenendo conto che i vari tipi di bene artistico o culturale, se sono per un verso patrimonio comune per quel che rappresentano nello sviluppo della nostra civiltà, restano spesso proprietà private e non nacquero per essere posti alla pubblica venerazione ma per sopperire a determinate esigenze e dunque con scopi di utilità, che si cerca di mantenere loro pur assicurandone l'integrità e la funzione pubblica.

Nella lunga elencazione dell'art. 10, 2° comma lett. D della legge di delega è infatti conferito espressamente l'incarico di "aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali (…) senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata , né l'abrogazione degli strumenti attuali".

La principale novità del citato Decreto Legislativo n. 41, denominato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e che per brevità indicherò di seguito con la sigla CBC, è che esso amplia il concetto di patrimonio culturale, estendendo così il manto della tutela, anche ad aspetti che prima ne erano fuori, come i beni paesaggistici, che tanta parte hanno nella ricchezza del nostro Paese e che, sottoposti da anni a scempi ed imprudenze di vario genere, realmente necessitano di protezione, almeno prima che sia troppo tardi.

La prima parte del CBC è dedicata - doverosamente - alle definizioni: è indispensabile conoscere che cosa si intenda per bene culturale e in che consista la sua tutela. Dopo un primo articolo, che stabilisce i principi generali e che è, dal punto di vista giuridico, nulla più che un elenco di buone intenzioni, l'art. 2 delinea il concetto di bene culturale, comprendendovi tutte le cose, mobili ed immobili, aventi "interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico archivistico o bibliografico e qualunque altra cosa sia "testimonianza avente valore di civiltà". Dopo aver fornito un elenco particolareggiato ed ampio, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre anche quest'ultima categoria residuale per evitare di lasciare scoperta qualche cosa che, pur non rientrando a pieno titolo fra le voci espressamente elencate, fosse comunque meritevole di tutela.

Il successivo terzo comma di questo articolo contempla anche i beni paesaggistici, che in questa sede non esamineremo, preferendo dedicare tutta l'attenzione a ciò che concerne l'antiquariato.

L'art. 3 definisce la tutela come individuazione, protezione e conservazione dei beni per fini di pubblica fruizione. Va notato in proposito che la pubblica fruizione non consiste solo nell'esposizione al pubblico, perché il bene culturale non esaurisce la sua funzione soltanto con l'essere ammirato o consultato dalle persone interessate, ma testimonia una civiltà a cui appartengono, per quanto inconsapevolmente, anche gli ignoranti, i disinteressati o gli immemori: le persone colte, gli amanti dell'arte ammirano i nostri tesori anche se noi stessi non li conosciamo o non ne comprendiamo a pieno il valore; le collezioni di pittura o di scultura sono un beneficio ed una fonte di arricchimento anche per il taverniere o il bottegaio che non le hanno mai viste né apprezzate, ma che si procurano i mezzi per il proprio sostentamento vendendo le loro merci o fornendo i loro servizi agli stranieri che vengono da noi per visitarle.

A completare il quadro, gli artt. 4 e 5 individuano gli organi destinatari delle attribuzioni in materia.

Interessante ed innovativo, in proposito, è il terzo comma dell'art.5 che attribuisce alle Regioni il potere di esercitare funzioni di tutela anche su beni di proprietà privata e di particolare natura o consistenza, come raccolte librarie, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie ed altro materiale di più recente produzione che, pur non appartenendo alle tradizionali categorie tutelate (pittura, scultura, architettura etc.), rivestono comunque un notevole interesse nello sviluppo della civiltà e ne attestano l'evoluzione sotto diversi profili.

Così come altra non trascurabile innovazione è rappresentata dall'introduzione, all'art. 6, del concetto di "valorizzazione": ad una visione statica della tutela, consistente nella sola conservazione ad uso dei pochi - studiosi o amatori - interessati, se ne sostituisce una dinamica, volta a far rivivere, o a far continuare a vivere, per quanto possibile il bene, estendendone la fruizione ad un maggior numero di persone; l'oggetto d'arte non è solo proposto alla contemplazione del pubblico, non è destinato solo a ricordare un passato illustre, ma può svolgere ancora la sua funzione nel presente.

E desta davvero curiosità vedere quale pratica attuazione potrà avere questa norma così importante su un tipo particolare di beni che, oltre ad essere vivente monumento di storia e di arte, svolge quotidianamente le funzioni per cui fu nei secoli costruito: ci si riferisce all'enorme patrimonio di interesse religioso, per il quale l'art. 9 prevede che le esigenze di culto siano assicurate "d'intesa con le rispettive autorità". Norma sacrosanta ed indispensabile, che giunge però con trentacinque anni di ritardo, durante i quali - non saprei dire se con sprovvedutezza o protervia - parroci e vescovi si son dati da fare a man bassa per adeguare alle nuove norme liturgiche (spesso ben oltre il richiesto) antiche e venerabili chiese, rimuovendo pulpiti e balaustre e confessionali, abbattendo o smembrando artistici altari, o anteponendovi miserabili altarini fissi (in dispregio delle stesse norme del nuovo messale che vietano la presenza di due altari nello stesso presbiterio) che alterano i precedenti equilibri e deturpano l'estetica, o disperdendo mirabili arredi e paramenti, finiti con altre - ignote e laiche - funzioni in dimore private.

Al citato scempio, peraltro, non sono state estranee alcune Sovrintendenze, che con superficiale accondiscendenza hanno autorizzato, in diversi casi in cui ne sono state richieste, le citate inqualificabili manomissioni, prescrivendo magari che l'altarino intruso richiamasse come stile quello antico (come se due altari nel presbiterio proporzionato per uno non fossero comunque una bruttura e un'assurdità, come una faccia con due nasi): da questo punto di vista l'art. 9, non stabilendo limiti, ma lasciando le decisioni in balìa degli accordi fra le autorità statali e quelle religiose, non par costituire un argine sicuro a patti scellerati. Quanti sovrintendenti avranno voglia e forza per opporsi a qualche vescovo che volesse rimodellare a suo estro, per le esigenze prospettategli da qualche "commissione liturgica" in nome - naturalmente!- del Concilio Vaticano II, qualche chiesa ancora scampata alla furia devastatrice dell'aggiornamento?

La seconda parte del CBC è dedicata specificamente ai beni culturali, dei quali all'art. 10 viene data una definizione molto particolareggiata, aggiungendo a quelli tradizionalmente intesi, di proprietà pubblica, anche quelli appartenenti a privati; l'elencazione per categorie ha anche il pregio di includere cose il cui valore, in precedenza, era percepito solo da pochi, considerati per di più come persone originali o stravaganti dedite ad accumulare relitti e vecchiume: nemo propheta in patria , naturalmente, ma seppur tardi la legge ora riconosce l'intuizione profetica di queste persone che preservarono dalla distruzione e dalla rovina importanti testimonianze del passato e consegna alla Storia ciò che essi salvarono, decretandone altresì la tutela. Fra tali oggetti troviamo le "cose di interesse numismatico", manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe, incisioni con le relative matrici , ma anche fotografie e pellicole cinematografiche, con i negativi, nonché "supporti audiovisivi in genere", ossia tutti gli antenati e la prime espressioni tecnologiche della riproduzione sia dell'immagine che del suono (dischi, rulli, fonografi, apparecchi di registrazione); ed ancora navi e galleggianti di interesse storico o artistico, siti minerari, costruzioni tipiche di architettura rurale.

Ai quali l'art. 11 aggiunge, in presenza di determinate caratteristiche, anche stemmi, tabernacoli, lapidi, studi d'artista ed altro, fra cui mezzi di trasporto risalenti a più di settantacinque anni e strumenti scientifici di più di cinquant'anni.

A norma dell'art. 12 la verifica dell'interesse culturale viene effettuata mediante un inventari e schedatura dei beni dello Stato e degli altri enti pubblici, mentre restano confermate le disposizioni delle leggi precedenti in materia di "notifica" per i beni appartenenti a privati.

Di questo procedimento, di cui in passato si fece ampio cenno su queste colonne, sembra opportuno rammentare in breve le linee principali. Un bene viene assoggettato a tutela, consistente nella sua conservazione e nel divieto di alterarlo o di mutarne la destinazione originaria, a seguito della "dichiarazione": il bene è culturale - sotto il profilo giuridico - quando viene dichiarato tale dal Ministero dei Beni Culturali con un decreto che viene notificato al proprietario, possessore o detentore del bene stesso; il procedimento è avviato dal Sovrintendente dei BBCC competente per territorio, d'ufficio o su istanza dello stesso proprietario. Come per qualunque altro atto amministrativo, contro tale decreto si può ricorrere giurisdizionalmente, cioè innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, T.A.R. in prima istanza e Consiglio di Stato in appello (lo prevede l'art. 113 della Costituzione), ma è prevista anche la possibilità (art. 16 CBC) di un ricorso amministrativo allo stesso Ministero, sia per motivi di legittimità che di merito. Per l'art. 128, le notifiche effettuate in base alla legislazione precedente devono essere ripetute secondo i criteri della nuova, ma mantengono nel frattempo la loro validità.

continua...

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